MONTENERO DI BISACCIA, RIAMMESSA LA SISTA DI NICOLA TRAVAGLINI

L’avv Nicola TRAVAGLINI, assistito dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, ha promosso ricorso eccependo che la ricusazione della lista dell’interessato sarebbe stata motivata unicamente dal ritardo registrato in fase di verbalizzazione della presentazione rispetto al termine all’uopo fissato delle ore 12:00 del 25.04.2026, senza però tenere conto della circostanza che i soggetti delegati alla presentazione della lista erano già presenti negli uffici comunali prima sin dalle ore 11:30 e che il breve ritardo sarebbe stato imputabile alle difficoltà operative riscontrate dagli uffici comunali, ai quali era stato domandato di rilasciare i necessari certificati elettorali dei sottoscrittori della lista sin dalle prime ore della mattinata.

Per il TAR i certificati erano stati chiesti nella mattinata del 25.04.2026 e comunque risultavano tutti allegati al momento di presentazione della lista come verbalizzato dal Segretario alle ore 12:25. Per converso, non vi sono elementi dai quali desumere, per ipotesi, che vi fossero ulteriori carenze documentali: mentre la chiusura delle porte del Comune alle ore 12:00 suffraga la tesi che tutta la documentazione necessaria era già all’interno della Casa comunale in quell’ora: risultando oggettivamente impossibile introdurre documenti nuovi dall’esterno.

Per il TAR cui che è risulta oggettivamente certo è che la Commissione elettorale, pur avendo positivamente accertato la ricorrenza di tutti gli altri presupposti per la presentazione della lista, non ha ammesso alla competizione elettorale la lista “Montenero Futura”, per il mero ritardo di 25 minuti della sua presentazione.

Tanto premesso, alla luce delle circostanze sopra esposte per il TAR sono state ritenute soddisfatte, nel caso di specie, le condizioni in presenza delle quale, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, può eccezionalmente ritenersi

giustificato il ritardo, rispetto al termine perentorio stabilito ex lege, nella presentazione delle liste e delle candidature, atteso che:

a) i presentatori della lista “Montenero Futura” erano già presenti all’interno dei

locali comunali entro il termine (nel caso di specie le ore 12.00 del 25.04.2026) ex

lege previsto per la presentazione delle liste;

b) la documentazione richiesta ai fini della regolare presentazione della lista

risultava completa;

c) lo sforamento temporale rispetto a quello normativamente previsto è pari a soli venticinque minuti e può, pertanto, ritenersi “minimo”.

d) la concomitanza nel medesimo, e ristretto, arco temporale – tra le 11.30 e le

12.00 – dei presentatori di due liste elettorali all’interno dei locali del Comune e le esternazioni del Segretario Comunale, il quale, nel confermare di aver detto “a

mezzogiorno chiudete le porte, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori, e chi esce non può rientrare”, precisando che chi era già all’interno degli uffici avrebbe

potuto continuare nella procedura di deposito della lista”, ha ragionevolmente

ingenerato un affidamento da parte dei presentatori della lista, presenti all’interno

dei locali del Comune alle ore 12.00 e muniti della documentazione richiesta per la presentazione, di poter utilmente completare le operazioni concernenti la

presentazione della lista, integrano ragioni eccezionali ed imprevedibili del pur

esiguo ritardo, che non possono dirsi imputabili ai soggetti interessati (non senza aggiungere che, la parte ricorrente non avrebbe potuto materialmente presentare la lista prima del completamento delle operazioni di presentazione della lista “Montenero Dignitosa”).

La fondatezza della censura vertente sull’illegittimità della gravata ricusazione

per la sola tardività della presentazione della lista, deve riconoscersi peraltro anche alla luce del consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, ispirato alla valorizzazione del principio del favor partecipationis alla competizione elettorale, secondo il quale “per quanto sia previsto un termine orario di scadenza per la presentazione delle liste elettorali dall’art. 28 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è tollerabile un ritardo rispetto a tale termine qualora: i presentatori si trovino nella sede comunale all’orario previsto; la documentazione sia completa; lo scostamento dell’orario sia minimo; -tanto allo scopo di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine e delle formalità che governano il procedimento elettorale con l’esigenza di massima partecipazione alla competizione elettorale, corollario del principio democratico che fonda lo Stato di diritto.